Di seguito, un estratto iniziale dell’accordo del 27 febbraio 2003 tra stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee-guida per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”:
“…Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, che ha previsto, all’art. 1, che l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera venga consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;
Visto il comma 2 del suddetto art. 1, che affida alle regioni la disciplina del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori al personale individuato nel comma 1 dello stesso articolo e dispone che tale autorizzazione è rilasciata da parte delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove quest’ultimo non sia ancora attivato, sotto la responsabilità della medesima azienda di competenza, sulla base di criteri indicati da specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro della sanità;…”
Il documento spiega con esattezza il funzionamento e le particolarità del defibrillatore semi-automatico esterno (DAE), nonchè i criteri per l’utilizzo di suddetto strumento salvavita.
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